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Importanti novità per sicurezza e ambiente!

23/01/2016

Segnatevi la data, il 18 gennaio 2016 entra in vigore la nuova direttiva europea sulle imbarcazioni da diporto da 2,5 a 24 metri di nuova produzione. Dopo un periodo di transizione per permettere ai produttori di adeguarsi tutto il settore, dal gennaio 2018 entrerà in vigore a pieno titolo. Uno dei punti sensibili riguarda le acque nere. La direttiva chiude definitivamente il capitolo degli scarichi a mare dei servizi igienici che dovranno essere “unicamente” collegati a serbatoi delle acque nere o un “sistema di trattamento delle acque”. Altro punto fondamentale è quello degli attacchi al sistema di raccolta che dovranno essere standard. Quindi, attacchi tutti uguali così da non dover ingegnarsi per aspirare le acque nere dalla barca al sistema in banchina, con attacchi uno diverso dall’altro.

NOVITA’ IN NOME DELLA SICUREZZA
Ma sono tante le altre novità inserite nella Direttiva Europea (2013/53/UE). In nome della sicurezza viene precisato che ogni imbarcazione deve possedere un sistema di risalita a bordo dall’acqua utilizzabile da una persona senza l’aiuto di altri. Non viene precisato come e cosa, ma è logico intuire che debba avere una scaletta di risalita pronta ad essere aperta senza doverla installare. Precisazione anche per quanto riguarda la postazione di governo principale, ovvero il posto del timoniere. Chi conduce la barca dovrà avare una visuale a 360° ovvero per tutto l’orizzonte in condizioni normali di uso.

LE NUOVE CATEGORIE CE
E’ stata semplificata e resa più logica la cosiddetta classifica CE delle imbarcazioni che determina in quali condizioni può navigare. Ora tutto è molto semplice, ecco la classificazione:
Categoria CE “A”: l’imbarcazione è adatta a navigazioni con forza del vento superiore a forza 8 (scala Beaufort) e ad un’altezza dell’onda superiore a 4 metri
Categoria CE “B”: l’imbarcazione è adatta a navigazioni con forza del vento fino a forza 8 (scala Beaufort) e ad un’altezza dell’onda sino a 4 metri
Categoria CE “C”: l’imbarcazione è adatta a navigazioni con forza del vento fino a forza 6 (scala Beaufort) e ad un’altezza dell’onda sino a 2 metri
Categoria CE “D”: l’imbarcazione è adatta a navigazioni con forza del vento fino a forza 4 (scala Beaufort) e ad un’altezza dell’onda sino a 0,2 metri
Una targhetta del costruttore posta sullo scafo (o sul motore) identifica inequivocabilmente e senza fuorvianti altre definizioni, usate in precedenza, a quale categoria appartiene la barca.

A PROPOSITO DI MULTISCAFI
La normativa sui multiscafi è stata estesa a tutte le misure sino a 24 metri (precedente solo per multi più lunghi di 12 metri). In sede di progettazione il catamarano per prevenire le conseguenze del “rischio di rovesciamento” i modelli abitabili, ovvero con cabina, devono essere dotati di soluzioni per facilitare l’uscita all’esterno anche con l’imbarcazione rovesciata.

IMPORTARE UNA BARCA NON MARCATA CE
Viene definita una nuova figura, quella dell’importatore privato, cioè colui che decide di importare una barca, nuova o usata, dall’estero non dotata di marcatura CE, come accade ad esempio con molte barche prodotte negli Stati Uniti. Sta al privato produrre tutta la documentazione che deve essere allineata ai parametri della Marcatura CE. Se tutto è a posto, dopo adeguata verifica, viene rilasciato un numero di identificazione (Cin) e una targhetta del costruttore con la dicitura “Valutazione post costruzione”.

IL MANUALE DEL PROPRIETARIO PIU’ CARO
La direttiva chiarisce anche cosa deve contenere il manuale del proprietario che accompagna obbligatoriamente ogni imbarcazione. Deve contenere informazioni per un uso sicuro, chiarire bene cosa serve per la manutenzione ordinaria, come sono installati i principali impianti, chiarire come prevenire eventuali rischi connessi all’uso.

ALTRE NOVITA’ RILEVANTI
Finalmente vengono uniformati i valori di emissione degli scarichi dei motori marini a quelli statunitensi previsti dall’EPA (Environment Protection Agency), sia per motori diesel che benzina. Un capitolo rilevante della direttiva, ben 16 articoli, riguarda più che altri gli ammonimenti agli organi delegati ai controlli perchè operino, si dice letteralmente, “in modo proporzionato, evitando oneri superflui operatori e privati”.
Questa è la norma che vorremmo fosse recepita da tutti gli organi preposti alla nautica da diporto in Italia. Il messaggio europeo è chiaro.

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